Art. 4.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione elabora gli indirizzi generali, approva e verifica il piano didattico d'istituto, predisposto dal collegio dei docenti, delibera il regolamento interno dell'istituto, determina i criteri di partecipazione degli studenti e delle famiglie alla vita scolastica, delibera gli indirizzi generali e le risorse da destinare alla realizzazione delle attività, determina le forme di autofinanziamento, approva il bilancio e il conto consuntivo.
      2. Il consiglio di amministrazione svolge le specifiche funzioni per l'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo.
      3. Il consiglio di amministrazione è formato da nove membri, di cui tre docenti,

 

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quattro genitori nella scuola primaria e secondaria di primo grado, e due genitori e due studenti nella scuola secondaria di secondo grado.
      4. Fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione il direttore didattico, che lo presiede, e il coordinatore amministrativo, che cura anche la verbalizzazione delle sedute.
      5. Quando l'istituzione è costituita da scuole di diverso ordine, grado e tipo, il numero dei seggi ai fini delle elezioni di cui al comma 6 è attribuito proporzionalmente al numero dei componenti del corpo elettorale delle differenti scuole, garantendo comunque la presenza di tutte le rappresentanze dei diversi ordini, gradi e tipi di scuola.
      6. Il consiglio di amministrazione è eletto da tutte le componenti di ruolo delle istituzioni scolastiche chiamate a farne parte, ciascuna per la propria rappresentanza.
      7. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.